Chiunque utilizzi pubblicamente, nell’ambito di qualsiasi forma di spettacolo o intrattenimento, riproduca e metta in commercio, sia gratuitamente che a pagamento, esemplari di opere protette dalla legge sul diritto d’autore, deve ottenere la preventiva autorizzazione da parte dei titolari dei diritti (legge 22 aprile 1941, n. 633).
Il referente per la riscossione e l’amministrazione di tali diritti è la SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori).
I compensi richiesti per diritto d’autore non hanno natura di tassa o di imposta ma costituiscono la retribuzione del lavoro intellettuale svolto dai creatori delle opere.
L’utilizzazione abusiva delle opere costituisce reato.
I diritti connessi al diritto d’autore sono relativi alla registrazione e vengono corrisposti al produttore fonografico della registrazione e all’artista che ha prestato la propria voce all’incisione.
La Legge sul Diritto d’Autore (LDA 633/41) agli artt. 72, 73 e 73bis (v. norma di riferimento) prevede che ai produttori e agli artisti interpreti ed esecutori spetti un compenso per diritto connesso al diritto d’autore per la pubblica diffusione e la duplicazione delle registrazioni, sulle quali le case discografiche hanno un diritto esclusivo. Significa che solo il produttore discografico può dare autorizzazione a diffondere o duplicare le registrazioni di sua titolarità. I diritti connessi sono volti a tutelare il lavoro svolto dal produttore discografico, che impegna risorse umane ed economiche per incidere e vendere il prodotto musicale, e dell’artista interprete esecutore per il proprio contributo alla registrazione.
Ogni volta che si vuole far ascoltare musica registrata (canzoni o videoclip), in pubblico, sia trasmessi da radio, TV o via satellite e Internet, sia attraverso CD o database di files caricati su server per la diffusione nei negozi, è necessario assicurarsi di avere ottenuto le autorizzazioni anche dai produttori fonografici e dagli artisti interpreti esecutori della musica registrata che si intende utilizzare, ai quali per questo tipo di impiego spetta un compenso.
Per facilitare l’adempimento degli obblighi di legge, le case discografiche hanno costituito la SCF Società Consortile Fonografici, quale intermediaria tra i titolari dei diritti che la società rappresenta e tutti coloro che intendono utilizzare musica registrata.